Il diritto d’autore è quell’istituto che tutela i frutti dell’attività intellettuale attraverso il riconoscimento di diritti morali e patrimoniali. L’autore dell’opera, oltre ad aver il diritto inestinguibile e inalienabile a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera, potrà anche remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell’opera stessa.
Quindi se i diritti morali non si estinguono con il decorso del tempo, i diritti di utilizzazione economica hanno una durata specifica corrispondente a 70 anni dopo la morte del suo autore.
Tra le categorie di opere tutelabili la L. 633/1941 (l.d.a.) ricomprende tutte quelle opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro, alla cinematografia a quelle opere tecnologiche quali i programmi per elaboratore nonché le banche dati. Tra queste l’art. 2 l.d.a. ricomprende anche le opere fotografiche e quelle espresse con procedimenti analoghi.
L’autore di una fotografia potrà quindi sempre impedire a terzi l’uso della stessa ed avvantaggiarsi dei diritti economici che ne derivano.
La legge italiana tuttavia fa un distinguo tra l’opera fotografica, sottoposta alla tutela del diritto d’autore, e la fotografia priva del carattere creativo, tutelabile come oggetto di diritto connesso ai sensi dell’art. 87 ssg l.d.a.
Come oggetto di diritto connesso, la mera fotografia viene definita dall’art. 87 cit come:
“l’immagine di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche“.
Il distinguo non è semplice e, come sempre, va valutato il caso specifico. La regola applicata dalla giurisprudenza sembra quella di identificare il discrimen nella particolare identità che avrebbe l’opera fotografica e che ne giustificherebbe il carattere creativo proprio del suo autore, rispetto alla semplice fotografia che risulterebbe quale meccanica riproduzione della realtà.
Nella pratica l’operazione di identificazione della identità e della creatività è tutt’altro che facile. Peraltro il requisito della creatività non può essere identificato con il valore artistico dell’opera ma, piuttosto, con l’espressione di quel tratto individuale proprio del suo autore.
Ad ogni buon conto anche l’autore di fotografie non creative gode – seppur per la durata di soli 20 anni – di alcuni diritti di utilizzazione economica dell’opera, elencati all’art. 88 l.d.a., tra i quali il diritto esclusivo di riproduzione ed il diritto esclusivo di diffusione e spaccio, salvo quanto previsto nel ritratto e nell’adempimento di un contratto di lavoro per il quale i diritti economici potrebbero non essere sfruttati dal suo autore ma da diverso soggetto.