L’identità digitale, intesa quale rappresentazione della propria personalità all’interno del web, trova tutela anche contro condotte illecite dei Social Network che, in nome del “politicamente corretto”, sospendono, disabilitano e cancellano gli account.
L’accesso alle Community fa sorgere diritti e doveri reciproci, anche in capo ai gestori delle piattaforme, che agiscono sempre per scopi di lucro. I dati che immettiamo nella piattaforma hanno infatti un valore economico che rende oneroso il servizio offerto dal social network (Cons. Stato n. 2631/2021).
Facebook, prima di sospendere e disabilitare un profilo (o peggio cancellare li dati associati all’account) deve concretamente verificare che gli “standard della comunità”, ossia le condizioni contrattuali pattuite fra le parti, siano state effettivamente violate.
In assenza di tale controllo ogni attività esercitata sul profilo di un utente è illegittima e deve essere risarcita.
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Facebook può cancellare l’account di un utente?
La sospensione, disabilitazione e la cancellazione immotivata del profilo facebook è illegittima e può essere sanzionata con la condanna al risarcimento dei danni.
L’esclusione dal social network e la conseguente distruzione dei dati e dei contatti è suscettibile di cagionare un danno grave ed irreparabile alla vita di relazione e alla identità personale dell’utente.
Infatti, quando una persona naviga nell’internet, è un “corpo informativo elettronico” la cui esistenza si estrinseca nella integrità dei dati che lo compongono.
L’alterazione o la cancellazione ingiustificata del nostro “essere informativo” arreca una lesione della nostra identità digitale ovvero alla nostra esistenza nel cyberspazio.
Facebook può quindi cancellare un account solo per un grave ed irreparabile indadempimento contrattuale.
Account Facebook bannato: Quando c’è inadempimento contrattuale?
Il patrimonio informativo dell’utente, che si manifesta anche nelle “relazioni digitali”, è un diritto fondamentale della persona, costituzionalmente garantito, che non può essere compresso se non per gravi motivi tali da giustificare la risoluzione del contratto.
Ne consegue che la rimozione dei contenuti e la sospensione o cancellazione di un profilo è prevista solo per le giuste cause indicate nel regolamento contrattuale che, peraltro, obbliga il gestore ad informare l’utente dei motivi della rimozione.
La disabilitazione ingiustificata e non motivata del profilo personale di un utente e dei dati da esso forniti costituisce quindi un inadempimento del social network con conseguente responsabilità contrattuale e obbligo di risarcimento dei danni.
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Facebook, tra l’altro, non può sospendere l’account dell’utente nemmeno se il profilo è stato hackerato e nemmeno se la violazione è dipesa da una disattenzione del titolare del profilo.
Se, infatti, l’utente provvede a denunciare all’autorità giudiziaria il reato di “accesso abusivo al sistema informatico” (art 615ter cp) – del quale è stato vittima – e informa la piattaforma con una diffida inviata alla sede legale di Meta Irlanda, non potrà considerarsi responsabile dei contenuti postati dall’hacker e, quindi, delle violazioni agli “standard della comunità” poste a fondamento della sospensione e/o della disabilitazione.
Disabilitazione immotivata account Facebook: Quali danni posso essere richiesti?
In ipotesi di lesione di diritti personali i danni si sostanziano in un pregiudizio di natura non patrimoniale, il cui ristoro può andare ben oltre al valore commerciale del singolo profilo.
Con una recente pronuncia il Tribunale di Bologna ha riconosciuto un risarcimento di € 14.000,00 ad un utente che, in seguito alla cancellazione del profilo personale e di due pagine pubbliche ad esso collegate, ha subito la perdita definitiva di tutti i contatti e dei documenti conservati nel proprio account.
La distruzione temporanea o irreversibile dell’identità personale del soggetto cagiona gravi danni alla vita di relazione che, nella “rete”, trova oggi la sua massima estrinsecazione:
“Facebook non è solo un’occasione ludica, di intrattenimento, ma anche un luogo, seppur virtuale, di proiezione della propria identità, di intessitura di rapporti personali, di espressione e comunicazione del proprio pensiero” (Trib. Di Bologna, Ord. 10 Marzo 21)
Alla medesima conclusione è giunta anche la Corte di Appello dell’Aquila che ha ritenuto illegittima la sospensione dell’account di un utente che si era limitato ad esprimere un proprio pensiero politico, probabilmente non condiviso dal Social Network.
Facebook (nelle sentenza sopra richiamata), a fronte della semplice sospensione (temporanea) dell’account, veniva condannata a pagare € 3.000,00 di risarcimento per il “danno relazionale” patito in conseguenza della ingiustificata limitazione delle proprie relazioni digitali.
Risarcimento che, precisa la Corte, sarebbe stato maggiore se l’utente avesse allegato, non solo il numero dei propri contatti, ma la frequenza con la quale abitualmente interagiva con ognuno degli stessi (Corte Appello Aquila Sent. 1659/2021).
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È possibile chiedere la riattivazione di un account Facebook sospeso e disabilitato ?
La riattivazione di un account Faccebook sospeso può essere richiesta prima della definitiva disattivazione del profilo. Facebook stabilisce in 30 gg. il periodo entro il quale è possibile richiederne la riattivazione. Dopo tale periodo l’account viene disabilitato in modo permanente e si riceverà il seguente messaggio:
“non possiamo controllare questa decisione perché è trascorso troppo tempo da quando il tuo account è stato disabilitato”
Questo non significa che l’account è perduto per sempre. Si può sempre ricorrere all’autorità giudiziaria per ottenere la riattivazione dl proprio account.
E se l’account Facebook fosse definitivamente cancellato e i dati personali inseriti andassero persi?
Quando tutti i dati contenuti nell’account vengono cancellati dalla piattaforma, non rimane altra scelta che richiedere il risarcimento dei danni che saranno tanto più ingenti quanto l’utente riesca a provare la “quantità e qualità dei dati personali” memorizzati (prima della disabilitazione dell’account) nei dati base del social network.
In questo caso l’utente potrà ottenere sia il risarcimento dei danni per interruzione dei propri rapporti sociali sia quello per distruzione dei propri dati personali ai sensi degli art. 2043 e 2050 cod. civ.
Facebook, infatti, oltre ad essere una controparte contrattuale, è anche titolare del trattamento dei dati personali degli utenti e, come tale, ai sensi della normativa sulla data protection (Reg Ue 679/2016 – Dl.196/2003 e succ. mod.) responsabile di un trattamento illecito dei dati personali degli interessati.
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