La diffusione di una email offensiva inviata a più destinatari, incluso l’offeso, costituisce il reato di diffamazione disciplinato dall’art. 595 cod pen.
La legge precisa che affinché ci sia diffamazione l’offesa deve essere manifestata a più persone e la vittima non deve essere presente. La sua presenza trasformerebbe infatti il reato in ingiuria, oggi peraltro depenalizzato.
Tale regola subisce però un’eccezione, seppur solo apparente, con l’invio di email in copia conoscenza.
La giurisprudenza ha infatti precisato che, data la non contestualità nella ricezione delle offese, la presenza della vittima tra i destinatari non va ad incidere sulla qualificazione del reato.
Dunque se chi ha inviato l’email offensiva si difende sostenendo che non sussiste un reato perché l’offeso era presente fra i destinatari, probabilmente ignora i meccanismi informatici sottesi allo scambio di messaggi tramite la rete internet.
Infatti, anche se la mail è stata scritta e inviata attraverso un’unica azione, la sua trasmissione via telematica avviene attraverso atti multipli. Ciò fa si che la vittima non possa dirsi “presente” nello stesso momento degli altri destinatari e risulti quindi privata del potere di difendersi ed offrire la propria rappresentazione dei fatti.
Se sei stato vittima di diffamazione tramite email hai il diritto chiedere la punizione del colpevole e il risarcimento dei danni.
È importante che la raccolta delle prove avvenga correttamente. A tal fine utile potrebbe essere reperire i nominativi dei destinatari della comunicazione offensiva e citarli quali persone informate sui fatti.
In funzione del risultato che vorrai ottenere dovrai valutare attentamente quale azione intraprendere nei confronti dell’autore del reato, avendo cura, nel caso volessi richiedere il ristoro dei pregiudizi subiti, di provare ogni voce di danno richiesta che dovrà essere dimostrata e quantificata sulla base di fatti giudizialmente accertabili.
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