La pubblicazione illecita dell’immagine altrui comporta l’obbligo di risarcire sia i danni patrimoniali che quelli non patrimoniali. I danni patrimoniali si riferiscono al danno economico subito dalla persona danneggiata a causa della pubblicazione e devono essere provati.
Tuttavia, se non è possibile dimostrare specifici danni patrimoniali, la parte lesa ha il diritto di ricevere un risarcimento equo, considerando il vantaggio economico ottenuto dall’autore della pubblicazione illecita e altre circostanze rilevanti.
Chi pubblica un’immagine di un’altra persona su un social network o su un sito internet senza il suo consenso commette un fatto illecito che, in alcune circostanze, potrebbe addirittura costituire reato. In questa ipotesi la rilevanza penale è data dalla lesione della reputazione o dal fine economico che ha determinato l’illecito trattamento del dato. Se la pubblicazione avviene per trarne profitto l’uploader risponderà anche del reato previsto dal Codice Privacy.
L’interessato, oltre al risarcimento dei danni, può richiedere la rimozione dell’immagine. Il ritratto di una persona, salvo alcune specifiche ipotesi previste dal Codice Civile che dalla Legge sul Diritto d’Autore, non può infatti essere esposto senza il suo consenso.
In queste situazioni è possibile rivolgersi sia al soggetto che ha diffuso l’immagine sia al social network o al gestore del sito che, preventivamente informati, avranno l’obbligo di rimuoverla dai loro server e non renderla più visibile al pubblico.
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Si precisa che le consulenze non vengono rese gratuitamente ma solo dopo accettazione di preventivo scritto che verrà inviato previa descrizione del caso sottoposto