L’invio di una foto intima, pur scattata con il consenso delle parti, non può essere diffusa senza l’autorizzazione di chi è ritratto. Pena la commissione del reato previsto dall’art. 612 ter cp.
Incorre in questo delitto anche chi invia la foto tramite whatsapp o altre piattaforme di messaggistica istantanea. Non importa che l’intento sia giocoso o di mera vanteria (es: trasmetto la foto ad un amico per ostentare la mia nuova conquista). Perché si integri il reato è sufficiente la volontà di inviare la foto. Il proposito “scherzoso”, vendicativo o semplicemente superficiale non ha alcuna rilevanza.
Commette ovviamente tale reato anche chi, ricevuta la foto, pur non conoscendo la persona, la condivide con i propri contatti.
Le sanzioni civili e penali possono essere molto severe. Anche in considerazione dell’entità del danno procurabile alla vittima che, soprattutto a livello psicologico, tende a perdurare nel tempo a causa delle caratteristiche della rete, primo fra tutti il meccanismo di viralità proprio dei social network.
Evitare il sexting, ossia la condivisione di proprie immagini esplicite, è la prima regola da osservare per evitare di esporsi a questi pericoli. Tuttavia, a volte, le debolezze cedono all’incoscienza e alla superficialità. Ciò non deve però portare la vittima a sentirsi responsabile per avere acconsentito allo scatto o per aver usato le proprie armi seduttive.
Al fine di tutelare efficacemente la propria libertà morale e di autodeterminazione è più che mai necessaria un’azione tempestiva che potrebbe consistere in una diffida legale o nella presentazione di una denuncia-querela nei casi in cui il video sia già stato diffuso.
Scrivimi qui per richiedere un’analisi del tuo caso al fine di individuare lo strumento più efficace per contrastare l’abuso che hai subito.
Si precisa che le consulenze non vengono rese gratuitamente ma solo dopo accettazione di preventivo scritto che verrà inviato previa descrizione del caso sottoposto