Posso essere condannato per molestia se invio messaggi tramite facebook?

La risposta breve è no, non puoi essere condannato per il reato di molestia se invii messaggi tramite Facebook. Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 40033 del 3 ottobre 2023.

La Suprema Corte, in netto contrasto con proprie precedenti decisioni, ha apportato importanti modifiche riguardo al reato di molestia, previsto dall’art. 660 del Codice Penale, in relazione all’uso dei social network come Facebook.

Il caso in esame: molestia tramite strumenti elettronici

Il caso riguardava un individuo condannato per molestia ex art. 660 cp, in seguito all’invio di ripetute richieste di amicizia, messaggi e condivisione foto attraverso un social network. La difesa evidenziava che, affinché si configuri un effettivo “disturbo” nella vita privata altrui, il mezzo di comunicazione utilizzato deve risultare imposto al destinatario e avvenire in modalità sincrona. Quindi se con l’uso del telefono è difficile sottrarsi alle molestie potrebbe non esserlo nelle ipotesi di utilizzo di altri strumenti elettronici che possono essere assettati al fine di evitare il disturbo.

L’evoluzione giurisprudenziale: reato di molestia tramite strumenti elettronici

La giurisprudenza ha ritenuto che allo strumento del telefono possano essere equiparati altri mezzi di trasmissione, purché abbiano la caratteristica dell’essere imposti al destinatario, senza possibilità per questi di sottrarsi all’immediata interazione con il mittente. Si è ad esempio operata una distinzione tra l’invio di SMS e l’invio di e-mail. Nel caso degli SMS, data l’immediatezza e l’invasività, si è ritenuto configurato il reato di molestia. Per le e-mail, invece, poiché richiedono l’accesso volontario all’account da parte del destinatario, non si è ritenuto applicabile lo stesso reato.

Con il progresso tecnologico, alcune sentenze hanno quindi esteso l’applicabilità dell’art. 660 c.p. a quelle comunicazioni elettroniche che prevedono notifiche immediate – considerando che l’invasività non dipende tanto dal mezzo utilizzato quanto dall’effetto sulla vita privata del destinatario – ma escludendo il carattere della turbativa in presenza di strumenti che permettono di limitare la contestualità e l’invalidità della condotta.

La decisione della Cassazione 2023: sistemi di preview e alert

La Corte di Cassazione, nella sentenza citata, ha sottolineato che nell’era attuale l’istantaneità di alcune comunicazioni fatte con i social network e le notifiche push sono elementi accessori e gestibili dall’utente. In altre parole, è il destinatario che può scegliere se attivare o meno gli alert sul proprio dispositivo. In queste ipotesi manca quell’intrusione immediata e inevitabile nella sfera privata che caratterizza il reato di molestia.

Pertanto, l’invio di messaggi tramite Facebook non integra il reato di molestia ai sensi dell’art. 660 c.p., poiché non soddisfa il requisito dell‘invasività sincrona e non eludibile tipica delle comunicazioni telefoniche tradizionali.

Possibili implicazioni legali: reato di cyberstalking

Nonostante questa interpretazione restrittiva, non significa che tali comportamenti rimangano impuniti. Se l’invio ripetuto di messaggi tramite social network assume caratteristiche persecutorie, causando ansia o timore nella vittima, potrebbe configurarsi il reato di atti persecutori ex art. 612-bis c.p. Questo reato richiede la dimostrazione di una condotta reiterata che provochi un effettivo stato di disagio psicologico o un cambiamento nelle abitudini di vita della persona offesa.

Conclusioni

Secondo la recente giurisprudenza della Cassazione, inviare messaggi tramite Facebook non porta automaticamente a una condanna per molestia secondo l’art. 660 c.p., . Tuttavia, è fondamentale essere consapevoli che comportamenti insistenti e invasivi possono comunque avere rilevanza penale sotto forma di “atti persecutori”.

Questa pronuncia offre una nuova chiave di lettura sul rapporto tra progresso tecnologico e reati di molestia, adeguando l’interpretazione delle leggi esistenti a un mondo digitale in continua evoluzione. Poiché le trasformazioni tecnologiche sono rapide e costanti è consigliabile consultare un professionista legale per ottenere informazioni aggiornate e pertinenti al proprio caso specifico.


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